Diritto al passaporto anche per il genitore inadempiente agli obblighi di mantenimento

Il genitore inadempiente agli obblighi di cura e mantenimento della prole minorenne ha diritto al rilascio o al rinnovo del passaporto anche se l’altro genitore si oppone, purché l’espatrio non contrasti in maniera insanabile con l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori.

É questo il senso di numerose decisioni dei Giudici Tutelari, chiamati a pronunciarsi a seguito del diniego della Questura a rilasciare o rinnovare il passaporto al genitore di un minorenne in assenza della firma autorizzativa  dell’altro genitore.

La norma di riferimento è la Legge n. 1185 del 1967 che, all’articolo 3 lettera b, prevede che non può essere rilasciato il passaporto al genitore che, avendo prole minore, non ottenga l'autorizzazione del giudice tutelare: l’autorizzazione  però non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio. L’articolo 12 della stessa Legge prevede poi che il documento possa essere addirittura ritirato “quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego”.

Accade spesso che il coniuge separato o divorziato si rifiuti di sottoscrivere il modulo di rilascio del passaporto all’altro genitore accusandolo di non rispettare gli obblighi di visita ai figli minori o di non versare il contributo di mantenimento.

Il rimedio a tale rifiuto è il ricorso al Giudice Tutelare, chiamato a valutare in primo luogo se il mancato assenso dell'altro genitore sia meramente pretestuoso e, in seguito, se nel caso concreto l’espatrio del genitore risulti compatibile con l'interesse del minore.

Quanto all’obbligo di visita, va detto che purtroppo il mancato rilascio del passaporto non è di certo un mezzo idoneo a trasformare il genitore “assente” in un genitore attento al bisogno del figlio.

Circa invece il contributo economico al mantenimento, molto spesso il passaporto è funzionale all’attività lavorativa del genitore ed il suo mancato rilascio potrebbe pregiudicarne le aspettative reddituali e così anche la possibilità di versare il contributo stesso.

Inoltre gli attuali strumenti giuridici di cooperazione internazionale in materia civile consentono di agire anche all’estero per ottenere l’esecuzione di provvedimenti interni aventi natura patrimoniale.

Dello stesso avviso è stata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, chiamata a decidere nel caso Battista c. Italia del 2 dicembre 2014, ha condannato l’Italia a risarcire il proprio cittadino al quale la Questura prima ed i Giudici poi avevano negato il rilascio del passaporto. La Corte ha ritenuto che, in quel caso, il diniego del passaporto ha rappresentato una violazione della libertà di movimento tutelata dall’art. 2 protocollo 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perché i Giudici non hanno effettuato la giusta comparazione tra l’interesse dei minore beneficiario del mantenimento ed il diritto del genitore inadempiente alla vita privata e alla libertà di movimento.

 

 

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