Coronavirus in azienda – responsabilità del datore di lavoro

Nella cd. “Fase 2”, a seguito della ripresa delle attività industriali, produttive e commerciali, si è posto con maggior interesse il problema della configurabilità o meno, in capo al datore di lavoro, di una responsabilità civile e soprattutto penale nel caso in cui uno o più lavoratori dovessero contrarre il virus Covid-19 sul luogo di lavoro.

L’art. 42 del D.L. n. 18/2020 ha espressamente equiparato “l’infezione da coronavirus in occasione di lavoro” ad un infortunio sul lavoro, come tale gestito, per competenza, dall’INAIL

Se un lavoratore dovesse contrarre il coronavirus in azienda, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a rispondere anche in sede penale e personalmente del reato di lesioni (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.) a causa della violazione del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e/o per la violazione della recente normativa emergenziale, in particolare dei Protocolli di sicurezza allegati ai decreti governativi e ministeriali: per escludere una sua responsabilità, il datore di lavoro dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure imposte dalla normativa vigente e/o l’assenza di un legame tra il contagio del lavoratore e la mancata adozione delle misure di prevenzione del contagio.

E’ dunque indispensabile che il datore di lavoro, oltre a rispettare le misure già previste dal Documento di Valutazione Rischi aziendale per la prevenzione dei rischi professionali, ponga in essere anche gli ulteriori specifici accorgimenti previsti dalla normativa emergenziale per la sicurezza dei lavoratori, quali ad esempio la sanificazione dell’azienda, la fornitura di adeguati DPI, il distanziamento sociale dei lavoratori, lo smart working, la preferenza per le riunioni telematiche a distanza, ecc.

A questo punto, però, ci si domanda se, oltre ad adottare tali misure, il datore di lavoro sia anche tenuto ad aggiornare il DVR aziendale e se dell’eventuale omesso aggiornamento egli possa essere chiamato a risponderne in sede penale in caso di contagio tra i suoi dipendenti.

Le opinioni formatesi in dottrina sono due.

La prima ritiene che il DVR vada sempre aggiornato con la valutazione del nuovo rischio costituito dal contagio da Covid-19, dal momento che il T.U. parla di valutazione globale di “tutti” i rischi, comprendendo dunque anche il nuovo rischio costituito dal coronavirus.

La seconda, invece, ritiene che il DVR debba essere riferito esclusivamente ai rischi “endogeni” o “professionali”, ossia quelli strettamente legati alle mansioni che vengono svolte dai lavoratori in azienda o comunque collegabili all’attività aziendale: secondo questa dottrina, il coronavirus ne resterebbe escluso perché classificabile come un rischio “esogeno”, che trova la sua fonte all’esterno dell’azienda ed è scollegato dai suoi fattori produttivi.

Va precisato che la classificazione del coronavirus come rischio esogeno non vale per quelle attività lavorative che, per le loro caratteristiche peculiari, già prevedono la presenza in azienda di agenti biologici, come ad esempio i servizi sanitari, i laboratori clinici, veterinari e diagnostici, la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali potenzialmente infetti, ecc.; per tutte queste attività è indispensabile procedere con l’aggiornamento del DVR, trattandosi di un rischio da classificare come professionale.

Per le altre tipologie lavorative, a parere di chi scrive non è necessario aggiornare il DVR, ma è comunque indispensabile, al fine di escludere una responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio dei lavoratori, adottare le misure precauzionali e di sicurezza indicate nella normativa emergenziale.

E’ comunque auspicabile, al fine di favorire una ripresa dell’economia italiana già pesantemente colpita dalla crisi e consentire agli imprenditori di guardare al futuro senza inutili timori, che vi sia un intervento del legislatore volto ad escludere la responsabilità penale del datore di lavoro per il contagio da Covid-19 del lavoratore nel caso in cui venga fornita la prova dell’adozione puntuale di tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.

 

 

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