La nuova relazione del coniuge e le conseguenze sull'assegno divorzile

Come noto, a seguito della sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale insorto in punto natura e finalità dell’assegno divorzile, ha affermato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.

Ai fini, quindi, del riconoscimento dell'assegno si dovrà abbandonare il criterio del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio proprio dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e adottare un criterio composito che dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla vita matrimoniale. Per la sua quantificazione si darà rilievo a elementi come la durata del matrimonio, l’età dell’avente diritto, le potenzialità economiche reddituali future nonché le capacità psicofisiche del richiedente.

Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.

Ciò premesso, ci si domanda se tale contributo sia dovuto nell’ipotesi di una nuova relazione affettiva del coniuge che beneficia dell’assegno divorzile.

Sul punto la giurisprudenza di merito (vedasi Tribunale di Como, ordinanza del 12 aprile 2018, Tribunale La Spezia decreto del 19 maggio 2016) è intervenuta negando il riconoscimento dell’assegno di mantenimento nei confronti dell‘ex coniuge richiedente che abbia instaurato una nuova relazione quando quest’ultima sia caratterizzata dai requisiti di stabilità e continuità, restando irrilevante la mancata coabitazione, la mancanza della quale può essere determinata da calcoli di convenienza di una o di entrambe le parti (vicinanza al posto di lavoro o agli altri familiari o amici).

Ciò che rileva quindi non è tanto l’elemento della coabitazione, che rappresenta comunque un indice importante della costituzione di un nuovo nucleo familiare ma non già un elemento costitutivo, ma l’esistenza di una stabile e consolidata relazione affettiva con un nuovo partner. Tale nuova relazione affettiva può essere dimostrata anche segnalando le abitudini di vita della nuova coppia, che magari si presenta come tale alla collettività, mostrandosi per strada in atteggiamenti di confidenza e, nello stesso tempo, ha adottato gli stili di vita tipici di una famiglia di fatto (mangiare e dormire insieme, rispetto della fedeltà e dell’assistenza morale e materiale, ecc.). 

Solo quindi la nuova relazione stabile e non quella caratterizzata da occasionalità fa perdere il diritto all’assegno di mantenimento.  Infatti, la costituzione di un rapporto affettivo caratterizzato da stabilità e continuità dà origine alla cd famiglia di fatto – tutelata dall’articolo 2 della Costituzione – che in quanto espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del precedente rapporto, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale verrà esonerato da ogni obbligo contributivo.

Negli ultimi giorni, in punto revoca dell’assegno divorzile in caso di nuova convivenza stabile e continuativa, i quotidiani locali hanno dato rilievo all’ordinanza del 16 ottobre 2020, n. 22604 della Corte di Cassazione.

In realtà detto provvedimento tratta solo incidentalmente della questione – affrontata, invece, dai giudici di primo e secondo grado –, soffermandosi piuttosto sulla sussistenza di un vizio motivazionale quando la pronuncia riveli una obbiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico – giuridico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento ed una contraddittorietà tra l’attività istruttoria espletata e le motivazioni della sentenza.

 

 

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